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Legge 17/12/1971 n. 1158(G.U. n. 8 del 11-01-1972) Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: Il Presidente della Repubblica Promulga La seguente Legge: Art. 1 Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di prevalente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento. Il restante 49 per cento del capitale sociale sarà sottoscritto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici. La concessione è assentita con Decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE. Con lo stesso Decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla convenzione. Art. 2 La società concessionaria dovrà avere come scopo sociale: lo studio, la progettazione e la costruzione di un'opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente; l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'art. 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario. L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quando attiene all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'A- NAS, dovranno prevedere la facoltà per ciascuna delle aziende di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per ciascuna delle due regioni almeno un amministratore. Lo statuto dovrà inoltre prevedere, in caso di scioglimento della società concessionaria per qualsivoglia causa, la devoluzione al bilancio dello Stato, in aggiunta a tutte le altre attività reversibili, anche delle quote non utilizzate dell'accantonamento previsto al successivo art. 7, n. 12). In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sarà nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali. La società concessionaria è autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato. Art. 3 Alla società concessionaria è affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo il vigente ordinamento. Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della società concessionaria. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato corrisponderà alla società concessionaria un canone annuo ragguagliato all'entità del traffico passeggeri e merci secondo criteri e modalità da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1. Art. 4 Nel termine che verrà fissato nella convenzione di cui al precedente articolo 1, la società concessionaria dovrà redigere il progetto di massima dell'opera con la partecipazione dell'ANAS e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, svolgendo tutte le indagini necessarie e tenuti presenti i risultati del concorso di idee effettuato dall'ANAS in adempimento della Legge 28 marzo 1968, n. 384. Il progetto di massima sarà presentato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS, per l'esame di rispettiva competenza e l'eventuale richiesta di varianti tecniche, accompagnato da una relazione tecnica per illustrare le ragioni della scelta delle risoluzioni tecniche proposte ed indicherà la spesa presunta per la costruzione dell'opera, nonché i tempi di esecuzione e sarà approvato, previo parere del CIPE e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con Decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina mercantile e per il bilancio e la programmazione economica. La società concessionaria presenterà, nel termine che sarà fissato con il Decreto di cui al comma precedente, il progetto esecutivo con la relativa indicazione di spesa che sarà approvato, sentiti i consigli di amministrazione dell'ANAS e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con Decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina mercantile, per le poste e le telecomunicazioni e per il bilancio e la programmazione economica. In caso di mancata approvazione del progetto di massima resteranno a carico della società concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultassero necessarie in corso d'opera saranno autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concessionaria. Il Decreto di cui al precedente terzo comma non può essere emanato prima dell'approvazione di una Legge che stabilisca, sulla base del preventivo di spesa risultante dal progetto di massima, l'eventuale contributo a carico dello Stato, da corrispondere alla società concessionaria nella misura necessaria al compimento dell'opera. Il contributo di cui al comma precedente sarà iscritto nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'ANAS, con imputazione agli esercizi nei quali è prevista l'erogazione del contributo medesimo, in relazione all'andamento dei lavori per l'esecuzione dell'opera. La Legge determinerà anche le modalità di reperimento, da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura delle spese di costruzione delle opere. All'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sarà accertato il costo definitivo dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo a carico dello Stato, da corrispondere alla società concessionaria anche per assicurare l'equilibrio economico della gestione dell'opera, e da stabilirsi con altra Legge. Il contributo integrativo di cui al comma precedente sarà iscritto nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'ANAS. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della presumibile entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione, i disavanzi annuali di bilancio che dovessero determinarsi per la società concessionaria nei primi anni di gestione dell'opera per effetto del carico di interessi passivi, potranno essere capitalizzati, anche in deroga delle disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, ed essere ammortizzati in un periodo superiore a quello previsto dall'articolo 2426 del codice civile e che verrà precedentemente determinato dal consiglio di amministrazione della società, sentito il collegio sindacale. Art. 5 Per l'esecuzione dell'opera si osservano le norme dei capitolati speciali predisposti dalla società concessionaria e resi esecutivi con Decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, che approvano i progetti esecutivi. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS è riservata l'alta vigilanza dei lavori secondo modalità da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1. Alle operazioni di esproprio delle aree necessarie alla costruzione del collegamento provvede direttamente ed a proprie spese la società concessionaria sulla base del progetto approvato dai Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile. L'approvazione del progetto esecutivo a norma del terzo comma del precedente articolo 4 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere approvate. Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente Legge valgano le disposizioni contenute nel titolo II della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Art. 6 Gli eventuali utili di esercizio della società concessionaria, al netto dell'accantonamento di cui al successivo articolo 7, n. 12), ed eccedenti la remunerazione del capitale nella misura indicata dallo stesso articolo 7, n. 12), saranno devoluti al Tesoro dello Stato. Al termine della concessione le opere costruite dalla società concessionaria passeranno in proprietà dello Stato. Art. 7 Alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvederà, con apposita convenzione, da approvarsi a norma dell'articolo1. In particolare la convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro: 1) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione; 2) le caratteristiche tecniche delle opere da eseguire; 3) le modalità ed i termini per la collaudazione delle opere nonché per l'en trata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario; 4) l'attribuzione e le modalità di esercizio da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da parte dell'ANAS dell'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere e la partecipazione alle operazioni di collaudo di funzionari delle dette aziende, ferma restando la responsabilità a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori; 5) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione; 6) le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti; 7) i casi in cui potrà essere esercitato da parte dello Stato il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente Legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso; 8) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera nonché delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione; 9) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale; 10) l'entità e le modalità di versamento del canone da corrispondersi dall'zienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma del terzo comma dell'rticolo 3, per il primo anno di esercizio del collegamento ferroviario nonché i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalità di versamento; 11) le tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno, assicurando le stesse tariffe nazionali per tutti i trasporti ferroviari e condizioni privilegiate per i trasporti pubblici e per le merci su strada; 12) la devoluzione al bilancio dello Stato degli utili di esercizio al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilire annualmente con riferimento al capitale sociale della società concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva legale, e comunque non superiori all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potrà superare il 10 per cento degli introiti annuali; |
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